Brano: [...]di uscita e di entrata nel territorio della Repubblica (art. 16), di riunione senza armi (art. 17), di associazione che non sia segreta e militare (art. 18) , della professione della propria fede religiosa e della sua propaganda (articolo 19), della manifestazione del proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione (art. 21), delta difesa in ogni grado e stato di giudizio (articolo 24). A questi diritti, ereditati dai sistemi democratici borghesi, la Costituzione repubblicana ha aggiun to il diritto al lavoro (art. 4), il diritto di sciopero (art. 40) e il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende (art. 46), che sono espressivi della particolare ispirazione sociale cui essa ha attinto.
Questa ispirazione si manifesta ed estrinseca in modo ancora più sensibile nelle norme che, sotto specie di rapporti eticosociali ed economici, indicano gli obiettivi che la Costituzione propone all’opera rinnovatrice dello Stato. È questa la parte cosiddetta programmatica della Costituzione, nella quale sono da rilevarsi i punti relativi alla parità dei coniugi nel matrimonio non indissolubile (art. 29), alla piena tutela giuridica e sociale dei figli nati fuori del matrimonio (art. 30), all’assistenza sanitaria gratuita per gli indigenti (art. 32), all’obbligo e alla gratuità della scuola di otto anni (artv 34) ; e poi alla corrispondenza della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, sempre comunque tale da assicurare un’esistenza libera e dignitosa (art. 36), fatta salva la piena parità per la donna (art. 37); all’assistenza e al mantenimento per gli inabili [...]
[...]nna (art. 37); all’assistenza e al mantenimento per gli inabili al lavoro (art. 38); al riconoscimento e alla garanzia deM'iniziativa economica privata e della privata proprietà, ma sotto osservanza della loro funzione sociale (artt. 41 e 42), con possibilità di esproprio e di nazionalizzazione (art. 43), nonché, nei confronti della proprietà terriera, di obblighi, vincoli e anche limitazioni nella sua estensione (art. 44).
In queste norme della Costituzione sono riprese, con investitura di legalità, le mete immediate cui tendono nella epoca storica e nel loro moto progressivo le grandi masse laboriose, ma contro le quali, nel corso del secolo, in vario modo e
con diversa sorte si sono drizzate le forze della conservazione sociale, spesso abbandonando il terreno di quella legalità che esse stesse avevano definito di garanzia dei propri interessi quando ad esse spettava il ruolo di propulsione della società nazionale, giungendo fino ad imporre nel modo più brutale la propria dittatura.
Avendole battute nella lotta contro il fascismo e nella [...]
[...] spesso abbandonando il terreno di quella legalità che esse stesse avevano definito di garanzia dei propri interessi quando ad esse spettava il ruolo di propulsione della società nazionale, giungendo fino ad imporre nel modo più brutale la propria dittatura.
Avendole battute nella lotta contro il fascismo e nella guerra partigiana, le masse laboriose hanno riscoperto il potenziale rivoluzionario di una democrazia che sia da esse presidiata. E la Costituzione repubblicana ha dato vita e sanzione a questa democrazia, la cui piena attuazione, nell’esercizio conseguente dei diritti di libertà, può aprire la strada ad una marcia pur sempre difficile e contesa, di avvicinamento al socialismo.
U.Te.
Giudizi sulla Costituzione
Il professore Giorgio BalladorePallieri, ordinario di Diritto internazionale all’Università Cattolica di Milano, in uno studio sulla Costituzione italiana (Foro Padano, 2.2.1954) ha scritto: « A chi chiedesse quale applicazione abbia avujo la Costituzione durante la prima legislatura del parlamento repubblicano italiano, si è tentati di riassumere in una sola parola la sconfortante risposta: nessuna. Carenza del legislatore che non ha dato le leggi necessarie perché la Costituzione fosse attuata; carenza degli organi di governo che non hanno preso gli opportuni provvedimenti affinché gli organi legislativi funzionassero a dovere e affinché nei limiti dei loro poteri la Costituzione fosse lealmente osservata; carenza della Magistratura che ha adottato un atteggiamento retrivo, cercando ogni pretesto per non applicare le norme nuove, e che ha continuato nella vecchia abitudine, contratta durante il fascismo, di mostrarsi troppo prona ai desideri del governo.
[. . .] Credo che si possa con buon fondamento asserire che chi avesse sott’occhio i vecchi testi costituzionali italiani da un lato e la nuova Costituzione dall'altro, e ignorasse l’epoca in cui furono emanati, ed esaminasse l'attuale pratica italiana concluderebbe con tutta certezza, salvo la forma repubblicana, [...]
[...] . .] Credo che si possa con buon fondamento asserire che chi avesse sott’occhio i vecchi testi costituzionali italiani da un lato e la nuova Costituzione dall'altro, e ignorasse l’epoca in cui furono emanati, ed esaminasse l'attuale pratica italiana concluderebbe con tutta certezza, salvo la forma repubblicana, che quelli attualmente in vigore sono i vecchi testi, non il nuovo ».
Piero Calamandrei ha scritto, in « Costituzione inattuata »: « La Costituzione è un programma politico di rinnovamento sociale che il popolo italiano ha il diritto di vedere attuato nelle vie legali: questa è la grande conquista, del là quale tutti gli italiani sono debitori alla Resistenza. [...] Qualcuno avrebbe voluto che si desse alla Costituente non solo il compito di ricostruire in forma repubblicana le strutture dello Stato, ma anche quello di deliberare almeno alcune fondamentali riforme di carattere economicosociale, che rappresentassero l’inizio di una trasformazione della società in senso progressivo; avrebbe
voluto cioè che la nuova Costituzione dovesse e[...]
[...]ne fuori il compromesso: tutti parvero concordi (o almeno la grande maggioranza, formata dall’incontro dei grandi partiti) nella condanna del tipo di plutocrazia capitalistica dalla quale era nato il fascismo, e nel riconoscere la necessità di un profondo rinnovamento delle strutture economiche della società italiana. Ma questa apparente accondiscendenza da parte delle destre a inserire tale riconoscimento, meramente astratto e programmatico, nella Costituzione, fu condizionata a che le sinistre rinunciassero ad ogni, tentativo anche parziale di attuazione immediata di quella trasformazione sociale vagheggiata (e quasi si direbbe sognata) per l’avvenire, e accettassero di procedere a questa trasformazione mediante graduali riforme proiettate nel futuro, da concretarsi in leggi ordinarie attraverso i metodi legalitari della democrazia parlamentare. Così come già fu osservato, per compensare le forze di sinistra di una rivoluzione mancata, le forze di destra non si opposero ad accogliere nella Costituzione una rivoluzione promessa.
[...] Vi è nella[...]
[...]tuazione immediata di quella trasformazione sociale vagheggiata (e quasi si direbbe sognata) per l’avvenire, e accettassero di procedere a questa trasformazione mediante graduali riforme proiettate nel futuro, da concretarsi in leggi ordinarie attraverso i metodi legalitari della democrazia parlamentare. Così come già fu osservato, per compensare le forze di sinistra di una rivoluzione mancata, le forze di destra non si opposero ad accogliere nella Costituzione una rivoluzione promessa.
[...] Vi è nella Costituzione una lacuna ancora più grave: quella che si riferisce alle leggi sociali. Questa è la discordanza più angosciosa e più tragica fra le sopravvivenze del passato e le promesse dell’avvenire. La Costituente non potè portare a compimento entro i termini prefissi tutti i suoi lavori: non potè neanche affrontare quelle prime riforme sociali su cui allora tutti parevano concordi, la riforma agraria, la riforma industriale, la riforma tributaria, il pane per tutti, la dignità per tutti. Allora ci si mise d’accordo per fare almeno un programma, per* fissare una serie di propositi e di impegni; accanto [...]
[...] La Costituente non potè portare a compimento entro i termini prefissi tutti i suoi lavori: non potè neanche affrontare quelle prime riforme sociali su cui allora tutti parevano concordi, la riforma agraria, la riforma industriale, la riforma tributaria, il pane per tutti, la dignità per tutti. Allora ci si mise d’accordo per fare almeno un programma, per* fissare una serie di propositi e di impegni; accanto ai diritti politici, si iscrissero nella Costituzione i diritti sociali ed economici ».
Paimiro Togliatti, nel suo rapporto al VI Congresso del P.C.I. (gennaio 1948), parlando della debolezza del movimento democratico italiano ebbe a dire: « Questa debolezza si riflette del resto nella nostra Costituzione, la quale per una parte, per la prima parte soprattutto, è una Costituzione dj un tipo nuovo, che non si limita a registrare trasformazioni politiche già avvenute, ma indica una strada che dovrebbe essere seguita per operare profonde trasformazioni di carattere economico e sociale; indica la